Al fine di fornire uniformi indirizzi interpretativi in merito alla vidimazione dei tesserini venatori e alla eventuale richiesta di somme da parte dei Comuni, si rappresenta quanto segue.
L’attività venatoria è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalla normativa regionale di attuazione. Per l’esercizio dell’attività di caccia è richiesto il possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio rilasciato secondo le modalità previste dalla normativa regionale e dell’attestazione dei versamenti dovuti a titolo di tassa di concessione governativa, tassa regionale e quota di partecipazione all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC), ove prevista.
Con specifico riferimento alla Regione Campania, l’art. 19, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, dispone espressamente che:
“Il tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria predisposto dalla Regione Campania è distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe (…)”.
La disposizione utilizza una formulazione inequivoca (“distribuito gratuitamente”), che qualifica il servizio come non oneroso per l’utenza e vincola l’ente locale nell’esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
In materia di imposizione patrimoniale trova applicazione il principio di riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione, secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. I Comuni possono istituire ed applicare tributi esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge statale, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Ne consegue che la mera attività di distribuzione o vidimazione ordinaria del tesserino venatorio, in assenza di una specifica previsione normativa statale o regionale che istituisca un tributo o consenta espressamente l’applicazione di diritti a carico dell’utente, non può costituire presupposto per l’imposizione di una autonoma tassa o contributo comunale.
La previsione regionale di gratuità, avente carattere speciale, prevale su eventuali determinazioni amministrative comunali di natura tariffaria, le quali non possono derogare a disposizioni legislative. Un atto amministrativo generale (quale un tariffario comunale) che introducesse un onere economico per la distribuzione o vidimazione ordinaria del tesserino si porrebbe in contrasto con la normativa regionale e con il principio di legalità delle entrate pubbliche.
Resta ferma la possibilità di applicare eventuali diritti esclusivamente per ipotesi ulteriori e distinte rispetto alla distribuzione ordinaria prevista dall’art. 19 (ad esempio, rilascio di duplicato per smarrimento o deterioramento), purché tali diritti trovino adeguato fondamento normativo e siano configurabili quale corrispettivo per una specifica attività amministrativa ulteriore, non già quale prestazione patrimoniale imposta in via generale.
Alla luce di quanto sopra, si invitano i Comuni ad attenersi rigorosamente al quadro normativo vigente, evitando l’introduzione o l’applicazione di oneri economici per la distribuzione o vidimazione ordinaria del tesserino venatorio non espressamente previsti dalla legge.
La presente comunicazione è volta ad assicurare uniformità di comportamento sul territorio regionale e a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Il Dirigente della UOS
Dott. Maurizio Cinque