Sul ricorso presentato dall’Associazione Vittime della Caccia, il Presidente del Consiglio di Stato sezione III Franco Frattini ritiene non fondata la motivazione dell’ordinanza appellata, basata sul fatto che nella stagione venatoria 2019/2020 alla caccia di tali specie l’ISPRA avesse espresso parere favorevole. Il Presidente dell’Autorevole Corte fa notare che il parere ISPRA, formulato sulla precedente stagione venatoria, sia ormai da considerarsi superato e per nulla rilevante ai fini della fattispecie in oggetto, sulla quale l’ISPRA non ha ritenuto di esprimere alcun parere.
Secondo il Presidente del Consiglio di Stato, peraltro, una simile lettura del Tar risulta a tutti gli effetti contraddetta dai vari pareri resi dall’ISPRA ad altre Regioni nei quali si inibisce in modo categorico il prelievo a fini venatori di moriglione e pavoncella.
Ritenendo altresì applicabile anche alla Regione Marche l’esortazione a sospendere il prelievo “con massima urgenza”, proveniente dal Ministero Ambiente firmatario dell’Accordo AEWA contenente la classificazione di tali specie quali meritevoli di speciale protezione, ed atteso il “danno irreparabile”, consistente nel proseguo della caccia alle specie considerate, il Presidente del Consiglio di Stato firma il decreto riformando l’ordinanza del Tar nella parte in cui non sospende parzialmente il calendario venatorio.
Trattazione in sede collegiale fissata per il prossimo 26 novembre 2020. |