Lo ha ribadito il Tar sezione staccata Catania nella sentenza n. 2345/2020, ove ha respinto il ricorso proposto da un cacciatore nei confronti del provvedimento dell’Autorità di P.S. di divieto di detenzione armi e munizioni.
Nella specie il cacciatore di Catania, prima di raggiungere la zona di caccia, si era fermato presso il bar di una stazione di servizio lasciando i fucili incustoditi all’interno dell’auto.
A detta della Corte, la condotta di lasciare le armi incustodite costituisce a tutti gli effetti carenza dell’affidabilità necessaria per il rilascio e/o rinnovo della licenza in materia di armi e munizioni e di detenzione delle stesse.
Il ragionamento parte dal presupposto che il porto d’armi costituisca un’eccezione al normale divieto di detenere armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esista perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse, la cd “affidabilità”. (TAR Lombardia, Milano, sez. 19/02/2019, n. 338).
Da ciò discende che il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di arma non persegua finalità sanzionatorie, bensì solo cautelari, in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità. Per il rilascio di tali provvedimenti negativi non sarà necessario un obiettivo ed accertato abuso, in quanto sarà sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi, come appunto tale condotta. |