... la preapertura alla specie colombaccio, a giudizio di Luca Bececco e Mario Peruzzi contrasta con la Normativa vigente in materia, per le seguenti ragioni:
- L’articolo 7 della direttiva 409/79 CEE prevede che gli “ Stati membri… provvedano in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione,ne durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.Quando si tratta di specie migratrici,essi provvedono in particolare che le specie soggette alla legislazione della caccia,non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il periodo del ritorno al luogo di nidificazione…”.
- L’articolo 18 della legge 157/92 -comma 2- prevede che la specie colombaccio può essere cacciata solo a partire dalla terza domenica di settembre.
- L’anticipazione dei termini di apertura di cui al citato articolo 18-comma 2- legge 157/92, è in netto contrasto con la biologia di questa specie e con le normative di legge in vigore.
Difatti ..., appurato che la specie Columba palumbus dal 1999 nidifica stabilmente nel territorio nazionale con esclusione di gran parte delle zone montane del Nord Italia, il Club Italiano del Colombaccio, la nostra associazione e oggi anche l’attuale bibliografia ornitologica italiana, indicano il periodo di deposizione delle uova tra la fine di marzo e settembre. Consentire la caccia al colombaccio in pre-apertura oltre ad essere discutibile sotto il profilo giuridico, non è eticamente corretto. |